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ORDINANZA : MISURE DI LOTTA CONTRO LE MOSCHE DOMESTICHE

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ORDINANZA N. 30/08

 

OGGETTO : LOTTA CONTRO LE MOSCHE DOMESTICHE

IL SINDACO 

 PREMESSO che:

-          la lotta contro le mosche ed altri agenti infestanti va condotta dai soggetti pubblici e privati, per le rispettive competenze, prioritariamente per mezzo di azioni di prevenzione e di bonifica dell’ambiente e usando prodotti chimici disinfestanti, ad integrazione delle operazioni di igiene dell’ambiente, solo in caso di necessità;

-         il Comune garantisce la pulizia dell’abitato, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la corretta gestione della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti e la sistemazione della rete fognaria;

VISTA  la comunicazione dell’ A.S.L.– Direzione Sanitaria – Dipartimento di Prevenzione Medico , Servizio di Igiene Pubblica di Varese in data 10.4.07 prot.  37084, avente ad oggetto “lotta alla infestazione dalle mosche domestiche”;

            VISTO il Regolamento d’Igiene;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’art. 50 del  D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

O R D I N A

  1. Che in tutti gli esercizi o depositi dove si trovano a qualunque titolo prodotti alimentari e bevande, nonché in tutte le fabbriche dove si lavorano prodotti organici suscettibili di attirare insetti, devono essere adottati metodi e mezzi di lotta contro le mosche;
  2. Che i titolari di depositi di rifiuti, materiali organici, bacini e/o contenitori, di uso anche privato, di acque stagnanti che possono costituire fonte di sviluppo di mosche, zanzare, topi o altri agenti infestanti, devono provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei locali ed adottare tutte le misure atte ad impedire, per quanto possibile, lo sviluppo delle infestazioni;
  3. Che i soggetti indicati nei punti precedenti dovranno provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi ed altri agenti infestanti;
  4. L’applicazione di adeguate misure preventive e di lotta negli allevamenti animali e la corretta gestione degli effluenti zootecnici, attraverso il rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite dalla L.R. 37/93 e s.m.i. e dalle relative autorizzazioni locali nell’ambito dei P.U.A e P.U.A.S.; in tale settore costituiscono ulteriori elementi di contrasto:

ð                 la costante manutenzione e pulizia dei locali destinati all’allevamento di animali,dei locali e degli spazi annessi, con la regolare rimozione delle deiezioni animali, liquide e solide, e l’eliminazione di eventuali ristagni d’acqua o di altri liquidi (in tal senso, particolare attenzione deve essere posta per le sale mungitura);

Via 4 Novembre, 130 - CAP. 21042 - TEL. 02/965.121 - FAX 02/965.12228 - PARTITA IVA 00440710127

Tel. Ecologia: 02.96512224 – e-mail: ecologia@comune.caronnopertusella.va.it

ð                la copertura del letame e della pollina nel luogo destinato allo stazionamento;

ð                 l’esecuzione di trattamenti sistematici di disinfestazione con impiego di prodotti insetticidi a cura dei proprietari;in particolare, la lotta chimica può contemplare l’uso di prodotti larvicidi da utilizzare sulle lettiere e sui cumuli di letame e di prodotti adulticidi da utilizzare come abbattenti su mosche in volo e con effetto residuo sulle pareti;

ð                la corretta gestione del trasporto dei reflui zootecnici solidi separati, specie se provenienti da allevamenti di suini; in particolare per il trasporto di tali reflui è necessario che il cassone venga trattato sulle pareti esterne con prodotto adulticida, sia a tenuta e coperto da telo, anch’esso preferibilmente trattato con prodotto adulticida;

ð                l’adeguato spandimento delle deiezioni animali in campagna; in particolare è necessario che i reflui zootecnici solidi non restino accumulati nei campi e siano interrati, compatibilmente con le tipologie colturali, entro le 24 ore dallo spandimento (ad una profondità di almeno 20 cm); se le condizioni ambientali non lo consentono, i cumuli di materiale maturo devono essere coperti con un telo impermeabile e non devono restare in campo se non per i tempi tecnici strettamente necessari alla distribuzione.

Inoltre,ulteriori misure generali da adottare sono:

q                    la cura  dell’igiene e della pulizia dell’abitato (spazi pubblici,parchi e giardini, rete fognaria, insediamenti pubblici in genere,aree mercato,ecc..);

q                    il mantenimento di adeguate condizioni di igiene domestica;

q                    la periodica manutenzione e la pulizia dei terreni incolti, che devono essere tenuti sgombri da detriti, immondizie,materiali putrescibili e qualsiasi tipo di rifiuto che possa favorire la proliferazione delle mosche;

q                    la periodica pulizia delle aree e degli spazi in cui vengono depositati materiali che agevolano lo sviluppo delle mosche e delle zone con bacini di acque stagnanti;

Si avverte che in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, si procederà con l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 3 del vigente “Regolamento sulle sanzioni amministrative per la violazione ai regolamenti e alle ordinanze comunali” approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 15.11.2004.

Il Corpo di Polizia Locale è incaricato per la verifica del rispetto della presente ordinanza.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza all’A.S.L. Provincia di Varese, all’ARPA, alla Provincia di Varese.

Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Regione Lombardia (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Caronno Pertusella,lì 1 febbraio 2008

                                                                                         IL SINDACO

                                                                                  -Augusta Maria Borghi-

Via 4 Novembre, 130 - CAP. 21042 - TEL. 02/965.121 - FAX 02/965.12228 - PARTITA IVA 00440710127

Tel. Ecologia: 02.96512224 – e-mail: ecologia@comune.caronnopertusella.va.it

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