Obbligo scolastico
Ultimo aggiornamento: 26 febbraio 2025, 12:59
L'istruzione obbligatoria
L'istruzione obbligatoria ha la durata di 10 anni, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo (Legge 296 del 2006), che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado – statale – o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
L'istruzione obbligatoria può essere realizzata nelle scuole statali e nelle scuole paritarie (legge 62 del 2000), che costituiscono il sistema pubblico di istruzione, ma può essere assolta anche nelle scuole non paritarie (legge 27 del 2006) o attraverso l'istruzione familiare. In questi ultimi due casi, però, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione deve sottostare ad una serie di condizioni, quali l'effettuazione di esami di idoneità.
I genitori delle alunne e degli alunni, o chi esercita la responsabilità genitoriale, sono responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione dei minori, mentre alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo provvedono i Comuni di residenza e i dirigenti scolastici delle scuole in cui sono iscritti le alunne e gli alunni.
Istruzione parentale
I genitori che intendono avvalersi per il proprio figlio dell’istruzione parentale devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina una dichiarazione, da rinnovare anno per anno, sulla capacità tecnica o economica di provvedere all’insegnamento parentale.
Il minore sostiene ogni anno un esame di idoneità all’anno scolastico successivo in qualità di candidato esterno presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Ai fini della sorveglianza sull’adempimento dell’obbligo scolastico si chiede di trasmettere annualmente all’indirizzo istruzione@comune.caronnopertusella.va.it:
- dichiarazione di attivazione dell’istruzione parentale
- l’esito dell’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva.
Adempimento dell’obbligo scolastico
Con l'approvazione della Legge n. 159 del 13/11/2023 di conversione del cosiddetto “Decreto Caivano” (D.L. n. 123/2023), sono stati introdotti strumenti più incisivi per contrastare la dispersione scolastica. In particolare, nel nuovo articolo 570-ter del Codice penale, sono state introdotte delle sanzioni penali per i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) che non garantiscono l'adempimento dell'obbligo scolastico dei figli.
Nello specifico, il "Decreto Caivano” (D.L. n. 123/2023) va a modificare il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) prevedendo due fattispecie di mancato adempimento:
- Violazione dell’obbligo scolastico – quando il minore non risulta iscritto presso alcuna scuola del sistema nazionale di istruzione e non è stato attivato un percorso di istruzione parentale;
- Elusione dell’obbligo di istruzione – quando il minore senza giustificati motivi
- risulta assente da più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi;
- non ha frequentato almeno 1/4 del monte ore annuale personalizzato.
Riferimenti normativi della procedura di elusione
La normativa assegna ai dirigenti scolastici il compito di vigilare sulla regolare frequenza degli studenti e di segnalare tempestivamente eventuali casi di inadempienza. Ai sensi dell’articolo 114 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297), il dirigente scolastico è tenuto a verificare se vi siano studenti soggetti all’obbligo di istruzione che non frequentano la scuola. In tali casi, deve contattare i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) per informarli della situazione.
Se lo studente non riprende a frequentare entro sette giorni dalla comunicazione, il dirigente scolastico deve segnalare il caso al Sindaco del Comune di residenza del minore entro i successivi sette giorni. Il Sindaco (o un ufficio/struttura da lui delegato) provvede quindi a inviare un’ammonizione al responsabile del minore, invitandolo a rispettare gli obblighi di legge.
Se, trascorsa una settimana dall’ammonizione, il responsabile del minore non giustifica l’assenza, non dimostra di aver garantito diversamente l’istruzione o non riporta il minore a scuola, il Sindaco procede a denunciare il caso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario.
Per la segnalazione si chiede cortesemente ai Dirigenti scolastici la compilazione e la trasmissione all’indirizzo PEC comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it o istruzione@comune.caronnopertusella.va.it del modulo di seguito allegato.